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Come fare per...


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Come fare per...

ASSEGNI DI MATERNITA

Gli assegni di maternità sono di due tipi diversi e possono essere richiesti:
  • Il primo dalle donne residenti, cittadine italiane, comunitarie o anche extracomunitarie in possesso di regolare carta di soggiorno, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità: per la nascita di un figlio, per l'adozione e l'affidamento (preadottivo o non) di un minore.
  • L'altra tipologia, qualora prevista, prevede la concessione di un buono, ed è specifica per la nascita o l'adozione del secondo o di ogni ulteriore figlio per le cittadine italiane o comunitarie.

Coloro che sulla base del reddito, dei patrimoni e della situazione del nucleo familiare ritengono di poter usufruire di tale agevolazione, dovranno compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate e la domanda per la concessione dell'assegno di maternità comunale.

La domanda per ricevere l'assegno di maternità comunale può essere presentata una sola volta nel corso dell'anno per ogni nascita.

L'INPS pagherà, in una unica soluzione comprendente massimo cinque mensilità, l'assegno concesso dal Comune, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati e accrediterà l'importo spettante su conto corrente intestato alla richiedente.


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