ESTRATTO DELL'ATTO DI NASCITA
L'Estratto dell'Atto di Nascita è rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita fino al 15 maggio 1997.
A partire da tale data, infatti è modificata la normativa in merito alle denunce di nascita (Legge n. 127/1997) per cui l'atto può essere custodito presso il Comune di nascita ovvero presso il Comune di residenza dei genitori (di regola la madre).
Tutti gli estratti ed i certificati dello Stato Civile sono rilasciati in carta libera.
Per avere la certezza che tutti gli aggiornamenti (annotazioni) previsti dalla legge siano riportati nell'estratto è opportuno rivolgersi al Comune di registrazione dell'atto.
L'estratto di nascita può essere richiesto e rilasciato a chiunque si presenti agli sportelli con un documento d'identità valido.
E' possibile ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Si ricorda che dal 1° gennaio 2012 è vietato alle pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS ....) e ai gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Poste, Trenitalia, ASF, Esatri, Atm...) richiedere ai cittadini certificati che possono essere autocertificati.