Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni (Comunione Legale).
I coniugi possono però scegliere un regime diverso sia con una dichiarazione inserita nell'atto di matrimonio sia successivamente alla sua celebrazione, attraverso un atto notarile.
Se ci si sposa con rito religioso la comunicazione va fatta al Parroco. Se ci si sposa con rito civile va resa una dichiarazione verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove sarà celebrato il matrimonio.
Per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale, dopo il matrimonio, la competenza è del notaio. Il cambiamento viene annotato a margine dell'atto di matrimonio.
Separazione dei beni (art. 215 Codice Civile):
- Con la separazione ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Quindi ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
Comunione dei beni (art. 177 Codice Civile):
- E' il regime patrimoniale legale dei beni, ovvero, se i coniugi non optano per un regime diverso si applica automaticamente la comunione (questo regime è stato introdotto dalla Riforma del diritto di Famiglia del 1975.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Stato Civile dei Servizi Demografici del Comune.