Seguici su
Cerca

Esercizio di vicinato

Servizio Attivo
Attività di commercio esercitate in locali che vendono direttamente al consumatore finale prodotti alimentari e non alimentari come definiti dal D.lgs. 114/1998.


A chi è rivolto

Agli operatori economici.

Descrizione

Attività di commercio esercitate in locali che vendono direttamente al consumatore finale prodotti alimentari e non alimentari come definiti dal D.lgs. 114/1998.

Come fare

La SCIA o la comunicazione devono essere presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma regionale.

Cosa serve

Per esercitare l'attività di commercio al dettaglio occorre:

    • avere la disponibilità dei locali (affitto, proprietà o altro titolo di godimento) con destinazione d'uso commerciale;
    • essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente.
Non sono previsti diritti di segretieria. I diritti sanitari sono dovuti ogni volta che si presenta la SCIA per la vendita di prodotti alimentari, tranne quando viene segnalata la cessazione dell'attività. N.B.: Allegare alla S.C.I.A. la scansione dell'attestazioni di versamento dei diritti ATS.

Cosa si ottiene

Si ottiene contestualmente la ricevuta di protocollazione della comunicazione inviata che consente di avviare l'attività.

Tempi e scadenze

La SCIA e la comunicazione sono immediatamente efficaci

Quanto costa

L’attività è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 da presentarsi unitamente alla SCIA e per cui devono essere corrisposti diritti sanitari relativi a prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende UUSSLL.

Accedi al servizio

Per "esercizio di vicinato" si intende l'esercizio commerciale la cui superficie di vendita può raggiungere al massimo 250 mq per il commercio di generi alimentari e non alimentari. Sono escluse da questa tipologia:
  • la vendita di prodotti farmaceutici non da banco effettuata dalle farmacie;
  • la vendita dei generi di monopolio effettuata dalle tabaccherie;
  • la vendita diretta dei prodotti di propria produzione effettuata dai produttori agricoli;
  • la vendita di carburanti effettuata dai distributori stradali;
  • la vendita dei prodotti effettuata da coloro che direttamente e legalmente li raccolgono su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
  • la vendita o l'esposizione per la vendita delle proprie opere d'arte e di quelle dell'ingegno.
In caso di nuova apertura, trasferimento di sede, variazione del settore merceologico o variazione della superficie di vendita è necessario presentare una SCIA - SCIA UNICA (con Notifica Santiara se Alimentare). In caso di subingresso, modifica della ragione sociale, cessazione definitiva dell'attività è necessario presentare una COMUNICAZIONE.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 01/08/2025


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri