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Matrimonio di cittadini stranieri in Italia

Servizio Attivo
Come fare per sposarti se sei un cittadino straniero


A chi è rivolto

Cittadini stranieri che intendano sposarsi.

Descrizione

Come fare per sposarti se sei un cittadino straniero

Come fare




Presentando al Comune in cui si intende contrarre matrimonio il passaporto in corso di validità e il nulla osta al matrimonio di cui all'articolo 116 del Codice Civile italiano che si ottiene con le modalità indicate nella descrizione del servizio.
Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.
Se i nubendi sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziche' richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinita', adozione o affiliazione, ne' altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile. Il Verbale viene sottoscritto, previo appuntamento con l'Ufficio dello Stato Civile, almeno tre giorni prima del matrimonio presentando i documenti necessari (nulla-osta al matrimonio o certificazione sostitutiva del nulla-osta prevista da apposite convenzioni/accordi tra Stati)
Se il cittadino straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore - interprete, sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione, munito di un idoneo documento di riconoscimento.




Cosa serve





- Passaporto valido;
- Nulla Osta al matrimonio di cui all'articolo 116 del Codice Civile italiano



Cosa si ottiene

Ricevuta di avvenuta presentazione istanza.

Tempi e scadenze

30 giorni massimi di attesa dalla richiesta

Quanto costa

Nessun costo aggiunto

Accedi al servizio




Per contrarre matrimonio in Italia, il cittadino straniero deve produrre i seguenti documenti:
- Passaporto valido;
- Nulla Osta al matrimonio di cui all'articolo 116 del Codice Civile italiano.
Quest'ultimo documento può essere rilasciato:
- dall'Autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione. Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia-Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
- dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia) o mediante apostille  dagli organi preposti dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse. Se la traduzione viene fatta all'estero anche la firma del traduttore va legalizzata nelle forme descritte. Paesi che prevedono questa casistica sono: Finlandia, Lituania, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.
Il Nulla-osta deve contenere i seguenti dati:

  • indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza;

  • cognome e nome;

  • luogo e data di nascita;

  • generalità del padre;

  • generalità della madre;

  • cittadinanza;

  • residenza (se il cittadino è iscritto all'Anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna Anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza);

  • stato civile (celibe, vedovo o divorziato): per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio, per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito. Per entrambe, se di stato libero (divorziata o vedova) da meno di 300 giorni, occorre L'AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE (art.116 c.2 e 89 Codice Civile). La donna divorziata deve contattare comunque l'Ufficio al fine di stabilire se necessita o meno dell'Autorizzazione del Tribunale.


Qualora il nulla-osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario presentare l'atto di nascita






Casi particolari



Per alcuni paesi esistono disposizioni particolari relative al rilascio del nulla-osta.
aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, devono produrre il "Certificato di capacità matrimoniale" rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di Residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione). Tale certificato, come specificato nella circolare del Ministero dell'Interno del 21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione.


Condizioni di servizio

Rivolgersi all'Ufficio competente.

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 01/08/2025


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